Policy per le segnalazioni

Whistleblowing policy Joyson Italia s.r.l. con socio unico

Whistleblowing policy
Joyson Italia s.r.l. con socio unico


Introduzione

L’Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati Membri. L’Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (il Decreto).

Con l’adozione della presente Policy, Joyson Italia S.r.l. con socio unico (la Società) ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo dall’Autorità Nazionale Anti­Corruzione (ANAC) e dalla Guida Operativa per gli Enti Privati redatta da CONFINDUSTRIA.

L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, la presente policy fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.


1. Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

  1. lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015); prestazioni occasionali;
  2. i lavoratori autonomi ( con contratto d’opera; con rapporto di collaborazione, come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente);
  3. i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
  4. i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
  5. i volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  6. il socio e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

  1. quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  2. durante il periodo di prova;
  3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2. Oggetto della segnalazione

Possono essere effettuate le seguenti segnalazioni indicate nella seguente tabella:

Numero dipendenti Con Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 Oggetto della segnalazione
50 o + dipendenti
  1. Illeciti di cui al D.Lgs. 231/01.
  2. Violazioni del Modello.
  3. Illeciti europei e nazionali.

Più in dettaglio, le violazioni indicate nella tabella precedente possono riguardare:

  1. violazioni di disposizioni nazionali o europee che consistono in illeciti riguardanti i settori che riguardano, tra l’altro, appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del fmanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  2. violazioni di disposizioni europee che consistono in:
    1. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    2. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno;
    3. atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la fmalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori sopra richiamate;
  3. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione.

3. Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione whistleblowing utilizzando il canale interno.

La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito dall’ ANAC, può essere effettuata solo a determinate condizioni e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all’autorità giudiziaria.


4. Contenuto e modalità di presentazione delle segnalazioni

La segnalazione whistleblowing può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  1. quando si hanno informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse, di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, e
  2. tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell’ambito del contesto lavorativo.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

  1. a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
  2. ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
  3. ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

  1. pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
  2. relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

Contenuti della segnalazione (si veda, al proposito, l’allegato modello di segnalazione) La segnalazione, a pena di inammissibilità, deve contenere:

  1. i dati identificativi della persona segnalante nonché un recapito a cui comunicare 1 successivi aggiornamenti;
  2. la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione;
  3. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione con una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
  4. le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
  5. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  6. l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
  7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

Modalità di segnalazione

Le segnalazioni whistleblowing possono essere effettuate con le seguenti modalità:

  1. chiamando il seguente numero: 351 6226864 in uso esclusivamente al gestore delle segnalazioni, Avv. Giovanni M. Marini, dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì; la Società potrà mettere a disposizione sul sito web e sulla bacheca aziendale un modello per guidare i segnalanti nella formulazione della segnalazione;
  2. su richiesta del segnalante tramite un incontro diretto con il gestore della segnalazione secondo le modalità concordate con il gestore;
  3. a mezzo raccomandata A.R., inserendo la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione” e indirizzandola a: Avv. Giovanni M. Marini, viale dei Mille 35, 20129 Milano;
  4. in caso di emergenza, il segnalante è invitato a chiedere un appuntamento con il gestore delle segnalazioni chiamando il numero 02-76.21.71 nei normali orari d’ufficio (giorni feriali dal lunedì al venerd;, ore 9:00-17:00) e lasciando un recapito per essere contattato.

Segnalazioni anonime

La Società non prenderà in considerazione segnalazioni anonime, ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante.

Trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni whistleblowing devono essere inviate all’ Avv. Giovanni M. Marini, conformemente al canale di segnalazione adottato.

Nel caso di assenza prolungata del gestore delle segnalazioni, il gestore stesso comunicherà, di volta in volta, nome e recapito di un sostituto.

Si precisa infine che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura della Società.


5. Gestione della segnalazione

Con la presente procedura è regolato il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore della segnalazione opera nei modi di seguito indicati:

Ricezione della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione scritta sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia immediatamente evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing ( cioè senza necessità di aprire la busta), sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento al gestore della segnalazione, in ogni caso entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, sempre che sia possibile individuarne il recapito e fermi restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo.

Il gestore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L’avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione sarà archiviata.

Il gestore delle segnalazioni procederà all’archiviazione delle segnalazioni giunte per posta attraverso idonei strumenti che consentano di garantire la riservatezza.

La segnalazione effettuata oralmente – nelle forme indicate nella presente Policy (via telefono o di persona) previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del gestore della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale che sia stato verificato, rettificato, confermato e sottoscritto anche dal segnalante.

Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione

Il gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il segnalante, può richiedere, se necessano, integrazioni e tiene adeguata documentazione dell’attività svolta.

I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Esame della segnalazione

Le principali attività preliminari del gestore delle segnalazioni comprendono:

  1. la valutazione della legittimità del segnalante (non tutti possono effettuare segnalazioni);
  2. la valutazione della legittimità del segnalante (non tutti possono effettuare segnalazioni);
  3. la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione.

All’esito della verifica preliminare se non sussistono i presupposti si procede all’archiviazione della segnalazione, con motivazione delle ragioni, informandone il segnalante, altrimenti, se sussistono i presupposti, viene avviata l’istruttoria.

Istruttoria

Il gestore delle segnalazioni garantisce il corretto svolgimento dell’istruttoria attraverso la raccolta di documenti e di informazioni, il coinvolgimento di soggetti esterni o di altre funzioni aziendali ( che hanno l’obbligo di collaborare) e l’audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L’istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

  1. vengono adottate le necessarie misure per impedire l’identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;
  2. le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
  3. tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
  4. le verifiche si svolgono garantendo l’adozione di misure opportune per la raccolta, l’utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell’indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
  5. sono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il gestore. In tal caso, il gestore informerà l’amministratore delegato della società che procederà tempestivamente alla nomina di un sostituto.

Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il gestore fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

  1. l’archiviazione, fornendo le ragioni della decisione, oppure
  2. la fondatezza della segnalazione e l’invio alle funzioni aziendali competenti per i relativi seguiti, oppure
  3. l’attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un’attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all’Autorità competente).

6. Ulteriori canali di segnalazione

La denuncia

La Policy non inficia il diritto del segnalante di presentare denuncia alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza qualora ritenga che siano stati commessi reati di loro competenza.

Il canale esterno di segnalazione

La segnalazione esterna avviene solo quando gli specifici presupposti della legge si siano verificati. In tal caso, il segnalante si può rivolgere direttamente all’ ANAC.

Presupposti necessari per la segnalazione esterna.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se uno dei seguenti presupposti si sia verificato:

  1. il canale interno non è attivo;
  2. il canale interno è attivo ma non è conforme a quanto previsto dalla legge in riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
  3. il segnalante ha effettuato una segnalazione sul canale interno ma essa non ha avuto seguito ( es. la segnalazione non è stata trattata nei termini fissati oppure non è stata intrapresa alcuna azione per affrontare la violazione);
  4. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito (es. il gestore segnalazioni è coinvolto nella segnalazione; le prove potrebbero essere occultate o distrutte); il segnalante deve ovviamente allegare circostanze concrete e informazioni a sostegno di quanto affermato;
  5. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (es. violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante); il segnalante deve allegare circostanze concrete e informazioni a sostegno di quanto affermato.
  6. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ( es. violazione che richiede un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone).

In assenza di questi presupposti l’ ANAC non gestisce la segnalazione e il segnalante non beneficia delle tutele previste dalla Policy.

La divulgazione pubblica

Il segnalante può divulgare pubblicamente la segnalazione ( es. a mezzo stampa) solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • il segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed una segnalazione esterna all’ ANAC e nessuna delle due segnalazioni ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
  • il segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e questa non ha ricevuto riscontro dall ‘ANAC entro i termini stabiliti;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile);
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito ( es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte oppure chi ha ricevuto le segnalazioni può essere colluso con l’autore o coinvolto).

Il Segnalante deve allegare circostanze concrete e informazioni a sostegno di quanto affermato. In assenza di una delle condizioni il Segnalante non beneficia delle tutele previste dalla Policy.


7. Conflitto di interessi

Qualora il gestore delle segnalazioni versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, ne darà notizia all’amministratore delegato della Società che nominerà quale sostituto un soggetto indipendente per decidere della questione.


8. Tutele

Le tutele qui descritte si applicano quando il segnalante: (i) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione sia verosimile ( es. il segnalante ha specificato le circostanze di tempo e luogo e descritto in modo specifico il fatto) e sia rilevante, cioè rientri nell’ambito oggettivo della segnalazione; (ii) ha rispettato quanto previsto dalla presente Policy.

Diversamente, non si applicano le tutele quando sia stata accertata con sentenza ( anche di primo grado) la responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o la responsabilità civile per aver riferito intenzionalmente informazioni false con dolo o colpa. In tali ipotesi, la Società potrebbe inoltre applicare sanzioni disciplinari.

Riservatezza

L’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo all’invio della segnalazione.

L’identità del segnalante e le ulteriori informazioni relative alle segnalazioni non possono essere condivise, senza il consenso del segnalante, con soggetti diversi dal gestore delle segnalazioni e dalle strutture coinvolte nell’istruttoria delle segnalazioni.

Nel caso di procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, l’identità del segnalante può essere rivelata, previo consenso espresso del segnalante, alla funzione competente per i provvedimenti disciplinari allorquando la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato. In tali ipotesi, è dato avviso al segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nel caso di avvio di un procedimento penale nei confronti del segnalato, l’identità è coperta dal segreto d’ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari. Qualora l’Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, la funzione aziendale competente provvede a comunicarne l’identità.

Qualora il gestore delle segnalazioni accerti la mala fede del segnalante, la riservatezza viene meno e il segnalato viene informato dell’identità del segnalante, affinché possa sporgere querela per calunnia o diffamazione ovvero procedere con azione civile per danni.

Tutela da ritorsioni

Ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante e dei soggetti ulteriori meritevoli di protezione è espressamente vietata.

Il concetto di ritorsione è molto ampio e comprende, a titolo esemplificativo:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

  • la retrocessione di grado o mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • le note di demerito o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa alla conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
  • le azioni che possono causare danni alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un pennesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I soggetti tutelati che ritengono di aver subito una ritorsione possono comunicarlo all’ ANAC.

In caso di ritorsione tentata o minacciata, il soggetto deve fornire elementi da cui si possa desumere l’effettiva sussistenza della minaccia. In caso di allegazione di fatti da parte del segnalante, è onere del soggetto che ha tentato o minacciato la ritorsione dimostrare che i fatti allegati sono estranei alla segnalazione effettuata.

Se in un procedimento amministrativi o giudiziario ovvero in una controversia stragiudiziale il segnalante dimostra di aver effettuato una segnalazione e di aver subito una ritorsione, il soggetto che ha attuato la ritorsione deve dimostrare che la condotta intrapresa non ha nessun collegamento con la segnalazione.

I soggetti ulteriori meritevoli di protezione non godono della protezione dell’inversione dell’onere della prova.

Misure di sostegno

Il segnalante ha la possibilità di rivolgersi per la migliore effettuazione della segnalazione agli enti del Terzo Settore1 circa: (i) le modalità di segnalazione; (ii) la protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalla legge italiana e dalla normativa dell’Unione Europea; (iii) i diritti della persona coinvolta, e (iv) le modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

1 Di norma tali enti prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito.


9. Sistema sanzionatorio

Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto della Policy. In particolare:

  1. Sanzioni (anche disciplinari) in capo al segnalante che abbia effettuato segnalazioni in mala fede, segnalato violazioni che si rivelino infondate e, più in generale, che abbia abusato o fatto un improprio utilizzo e/o un’intenzionale strumentalizzazione della Policy, ferma ogni ulteriore responsabilità di natura civile, penale e/o amministrativa;
  2. Sanzioni a carico del gestore delle segnalazioni o dei soggetti preposti all’istruttoria nominati dal gestore in caso di violazione dolosa dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.
  3. Sanzioni (anche disciplinari) in capo al segnalato nel caso in cui il gestore delle segnalazioni, all’esito dell’istruttoria, accerti la fondatezza della segnalazione e il procedimento disciplinare interno si concluda con la condanna dell’accusato.

La Società garantisce al segnalato il diritto di essere informato ( entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa qualora si avviassero nei suoi confronti procedimenti in materia.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della Policy, quali le segnalazioni opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della Policy.

Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie verso la persona che ha adottato un atto ritorsivo nei confronti del segnalante sono le seguenti:

  1. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
  2. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
  3. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
  4. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
  5. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
  6. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
  7. da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.

10. Trattamento dei dati personali. Reportistica e archiviazione

Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato in accordo con la normativa in materia di privacy; inoltre, l’inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile nel sito internet della Società e nelle bacheche aziendali.

Reportistica e archiviazione

In aggiunta alle eventuali comunicazioni di volta in volta effettuate alle funzioni aziendali competenti, il gestore delle segnalazioni metterà a disposizione dell’Amministratore Delegato e dell’Organismo di Vigilanza una relazione semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno) delle segnalazioni ricevute e gestite nel rispetto della riservatezza circa l’identità del segnalante, dei segnalati e dei soggetti ulteriori meritevoli di protezione.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.



11. Entrata in vigore e modifiche

La presente policy entrerà in vigore il 17 dicembre 2023.

La Società provvederà alla necessaria pubblicità sulle bacheche aziendali e sul sito Web della Società.

La presente policy resta comunque soggetta periodicamente a revisione.


11. Modello per la segnalazione

Scarica il modello per effettuare la segnalazione di condotte illecite

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